Il 9 agosto del 2017 è entrato in vigore, in Italia, il decreto legislativo n. 106 del 16 giugno 2017 sui materiali da costruzione, ed è stato poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Si tratta di una disposizione che adegua la disciplina italiana alle normative europee sui materiali di costruzione. La disciplina, in seguito al decreto, risulta un po’ più organica e più semplice, più trasparente, e con qualche regola da rispettare per poter garantire al meglio la qualità e la sicurezza delle nuove costruzioni.
Come ci spiegano i responsabili di Edil Piemme, nota azienda di rivendita materiali edili con sede a Roma, il decreto comporta alcune sostanziali novità che è molto interessante valutare con cura, soprattutto in relazione alle nuove responsabilità che gravano sula figura del progettista. Infatti il progettista sarà “responsabile dei materiali che prescrive”, tanto da rischiare sanzioni pesanti e anche l’arresto in caso di non conformità. Una grande responsabilità, insomma. Vediamo quali sono i punti fondamentali della nuova normativa italiana, così come mutuata dal regolamento sulla commercializzazione dei materiali da costruzione nell’Unione Europea (UE).
Le nuove disposizioni del decreto in sintesi
In sintesi, ecco alcuni dei punti più fondamentali del decreto in questione.
- Tutti i prodotti da costruzione che rientrano nell’ambito di questo decreto sono da sottoporre ad una dichiarazione di prestazione e conformità CE che garantisce che essi, appunto, rispettano le norme del regolamento. Sono fatti salvi solo i prodotti immessi sul mercato prima del 1 luglio 2013.
La dichiarazione di prestazione descrive la prestazione dei prodotti con il riferimento al prodotto tipo, la valutazione della prestazione, l’uso del prodotto, le caratteristiche essenziali. Inoltre se la prefazione è non determinata si inseriscono le lettere NPD.
Assieme alla prestazione va inserita la marcatura CE che attesta la conformità del prodotto. - Sono previste delle deroghe alla dichiarazione di prestazione. Le deroghe sussistono nell’ipotesi di un prodotto creato su misura (quindi esemplare unico), o su ordine di un committente, se è installato in un’opera singola ed identificata, o se il prodotto è creato su richiesta del cantiere dell’opera cui è destinato; o se si tratta di un prodotto creato con metodi tradizionali, mediante un processo non industriale.
- La responsabilità del progettista. Come abbiamo anticipato prima, uno dei punti nevralgici consiste nella nuova responsabilità del progettista, o del costruttore, o direttore dei lavori, o dell’esecuzione o ancora del collaudatore. Tutti soggetti che sono sottoposti al decreto e devono rispettarne le disposizioni, in particolare devono rispettare l’obbligo di uso di prodotti per la costruzione che siano effettivamente informi al Regolamento europeo.
Il progettista, laddove prescriva dei prodotti che non sono conformi rispetto al decreto, rischia l’ammenda da 2mila a 12mila euro, e se si tratta di violazione della conformità su materiali e prodotti destinati ad uso anti-incendio o strutturale, anche l’arresto sino a tre mesi. - Nasce il Comitato Nazionale. Il decreto dispone anche la nascita del Comitato Nazionale di coordinamento dei prodotti da costruzione. Il Comitato verrà presieduto dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e dovrà disporre il controllo dell’attività di prova e certificazione dei materiali, coordinerà gli uffici e garantirà l’uniformità dell’applicazione del decreto. Non solo, il Decreto contiene anche la creazione dell’Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea.
- Il fabbricante dovrà rispettare anch’egli alcuni adempimenti che provengono dal decreto. Innanzitutto dovrà redigere la dichiarazione di prestazione del prodotto: se viola questo obbligo è punito con ammenda da 4mila a 24mila euro. Anche per lui vale l’arresto sino a tre mesi per violazione della conformità su materiali e prodotti destinati ad uso anti-incendio o strutturale.